Art. 396 CPC dal 2025
Art. 396 Revisione Motivi di revisione
1 Una parte può chiedere la revisione del lodo al tribunale statale competente secondo l’articolo 356 capoverso 1 se:a. (1) ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;b. da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;c. fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione arbitrale è inefficace;d. (2) un motivo di ricusazione ai sensi dell’articolo 367 capoverso 1 lettera c è stato scoperto, nonostante sia stata usata la dovuta attenzione, soltanto dopo la chiusura del procedimento arbitrale, sempre che non si disponga di un altro mezzo d’impugnazione.
2 La revisione può essere chiesta per violazione della CEDU (3) se:a. (4) la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);b. un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; ec. la revisione è necessaria per rimuovere la violazione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2023 491]; [FF 2020 2407]).
(2) Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 4179]; [FF 2018 6019]).
(3) [RS 0.101]
(4) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 ([RU 2022 289]; [FF 2021 300], [889]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.