Art. 392 CPP dal 2024
Art. 392 Estensione degli effetti dell’accoglimento di un ricorso
1 Nel caso in cui soltanto alcune delle persone imputate o condannate nel medesimo procedimento abbiano interposto ricorso e questo sia stato accolto, la decisione impugnata è annullata o modificata anche a favore di coloro che non hanno ricorso, se:a. la giurisdizione di ricorso ha valutato diversamente i fatti; eb. i considerandi sono applicabili anche alle altre persone coinvolte.
2 Se necessario, prima di decidere la giurisdizione di ricorso sente gli imputati e i condannati che non hanno ricorso, il pubblico ministero e l’accusatore privato.
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