Art. 39 LCA dal 2024
Art. 39 incombenti all’avente diritto
1 A richiesta dell’assicuratore, l’avente diritto deve fornirgli ogni informazione sui fatti a lui noti che possano servire ad accertare le circostanze nelle quali il sinistro è accaduto o a determinare le conseguenze di questo.
2 Il contratto può disporre:1. che l’avente diritto debba produrre determinati atti, segnatamente dei certificati medici, che egli possa procurarsi senza spese rilevanti;2. che le comunicazioni previste nei capoversi 1 e 2 numero 1 di questo articolo debbano essere fatte, sotto pena della perdita del diritto derivante dall’assicurazione, entro un termine certo e adeguato. Questo termine decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, diffidato per iscritto l’avente diritto a fare tali comunicazioni.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.