Art. 39 CPP dal 2024

Art. 39 Sezione 3: Procedura Esame della competenza e intesa
1 Le autorit penali esaminano d’ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all’autorit competente.
2 Se più autorit penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un’intesa il più rapidamente possibile.
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