LPP Art. 39 - Cessione, costituzione in pegno e compensazione

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 39 LPP dal 2025

Art. 39 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 39 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

1 Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell’esigibilità. È fatto salvo l’articolo 30b. (1)

2 Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all’istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.

3 I negozi giuridici che contraddicono alle presenti disposizioni sono nulli.

(1) Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372; FF 1992 VI 209)

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