Art. 39 LTF dal 2025

Art. 39 Parti, patrocinatori, atti scritti Recapito
1 Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede.
2 Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. (1)
3 Le parti domiciliate all’estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale.
(1) Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.