Art. 39 LADI1 dal 2024

Art. 39 Rifusione dell’indennit per lavoro ridotto
1 La cassa verifica l’adempimento dei presupposti secondo gli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.
2 Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l’indennit per lavoro ridotto legalmente pagata, previa deduzione del termine di attesa (art. 37 lett. b). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all’AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro. (1)
3 Le indennit che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 38 cpv. 1) non gli sono rifuse.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.