Art. 387 CPS dal 2025
Art. 387 Disposizioni completive del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni su:a. l’esecuzione di pene uniche, di pene suppletive e di più pene e misure da eseguire simultaneamente;b. l’assunzione dell’esecuzione di pene e misure da parte di un altro Cantone;c. l’esecuzione di pene e misure pronunciate nei confronti di ammalati, persone gracili e anziani;d. l’esecuzione di pene e misure nei confronti di donne, secondo l’articolo 80;e. la retribuzione del lavoro del detenuto secondo l’articolo 83.
1bis Riguardo alla commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (art. 64c cpv. 1), il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti la scelta dei membri e la loro retribuzione, nonché la procedura e l’organizzazione interna. (1)
2 Il Consiglio federale, su proposta dell’autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone Ticino.
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4 Il Consiglio federale può, in via sperimentale e per un tempo determinato:a. introdurre o permettere nuove pene e misure nonché nuove forme d’esecuzione e modificare il campo d’applicazione di sanzioni e forme d’esecuzione esistenti;b. disporre o permettere che l’esecuzione di pene detentive sia affidata a stabilimenti gestiti da privati e rispondenti alle esigenze del presente Codice in materia di esecuzione delle pene (art. 74–85, 91 e 92). Questi stabilimenti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.
5 Le disposizioni cantonali d’attuazione per la sperimentazione di nuove sanzioni e forme d’esecuzione e per l’esecuzione delle pene sotto gestione privata (cpv. 4) sottostanno all’approvazione della Confederazione.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 ([RU 2008 2961]; [FF 2006 807]).
(2) Abrogato dall’all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 ([RU 2022 600]; [FF 2014 4929]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.