Art. 386 CPC dal 2025

Art. 386 Notificazione e deposito
1 Una copia del lodo dev’essere notificata ad ogni parte.
2 Ogni parte, a sue spese, può depositare un esemplare del lodo presso il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 1.
3 Su richiesta di una parte, detto tribunale statale rilascia un’attestazione di esecutività.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.