Art. 386 CCS dal 2024

Art. 386 C. Protezione della personalit
1 L’istituto di accoglienza o di cura protegge la personalit della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell’istituto.
2 Se nessuno fuori dell’istituto si cura dell’interessato, l’istituto informa l’autorit di protezione degli adulti.
3 La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.