Art. 386 CPP dal 2024

Art. 386 Rinuncia e ritiro
1 Chi è legittimato a ricorrere può, ricevuta comunicazione della decisione impugnabile, rinunciare espressamente a interporre ricorso, indirizzando una dichiarazione scritta od orale all’autorit che ha emanato la decisione.
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3 La rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l’interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un’autorit .
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