Art. 383 CCS dal 2025

Art. 383 Restrizione della libertà di movimento
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2 All’interessato è spiegato cosa stia per accadere, perché sia stata ordinata la misura e quale ne sia la presumibile durata; gli è pure indicato chi si prenderà cura di lui durante questo periodo. Sono fatte salve le situazioni d’urgenza.
3 La restrizione della libertà di movimento è soppressa non appena possibile e in ogni caso la sua legittimità è riesaminata a intervalli regolari.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.