Art. 38 LD dal 2023

Art. 38 Decisione d’imposizione
1 L’ufficio doganale stabilisce i tributi doganali, allestisce la decisione d’imposizione e la notifica alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
2 Può rendere decisioni di tassazione sotto forma di decisioni individuali automatizzate ai sensi dell’articolo 21 della legge federale del 25 settembre 2020 (1) sulla protezione dei dati (LPD). (2)
(1) RS 235.1(2) Introdotto dall’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.