Art. 38 ONC dal 2025

Art. 38 Strade a forte pendenza e strade di montagna
1 Se, su strade a forte pendenza e su strade di montagna, veicoli dello stesso genere* non possono incrociare, il veicolo che discende deve fare marcia indietro, in quanto l’altro non si trovi vicino a uno spiazzo d’incrocio. L’incrocio di veicoli di diverso genere è disciplinato dall’articolo 9 capoverso 2 primo periodo. (1)
2 ... (2)
3 Sulle strade postali di montagna, qualora l’incrocio o il sorpasso sia difficile, è obbligo attenersi ai cenni e alle istruzioni dei conducenti dei veicoli di linea. (3) * ... (4)
(1) Per. 2 introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).(2) Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1583).
(4) Nota abrogata dalla cifra I dell’O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.