Art. 38 LAM dal 2024
Art. 38 Aiuto in capitale
1 All’assicurato invalido idoneo all’integrazione può essere assegnato un aiuto in capitale, affinché possa avviarsi a un’attivit lucrativa indipendente o svilupparla, come anche per finanziare le trasformazioni aziendali richieste dall’invalidit , se:a. possiede le attitudini necessarie dal profilo professionale e caratteriale per esercitare un’attivit lucrativa indipendente;b. sono adempiuti i presupposti economici che assicurano durevolmente la sua esistenza;c. esiste la garanzia di un finanziamento sufficiente.
2 L’aiuto in capitale può essere concesso senza obbligo di rimborso o come prestito con o senza interessi. Può essere fornito anche sotto forma di attrezzature aziendali o di garanzie.
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