Art. 38 CPM dal 2025

Art. 38 Disposizioni comuni.
1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
2 Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3 Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.