CPM Art. 38 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 38 CPM dal 2025

Art. 38 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 38 Disposizioni comuni. a. Periodo di prova

1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.

2 Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.

3 Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.