Art. 38 LDIP dal 2022

Art. 38 2. Cambiamento del nome
1 Competenti per il cambiamento del nome sono le autorit svizzere del domicilio dell’instante.
2 Lo svizzero non domiciliato in Svizzera può chiedere il cambiamento del nome all’autorit del suo Cantone di origine.
3 Presupposti ed effetti del cambiamento del nome sono regolati dal diritto svizzero.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.