Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 38

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPC:



Art. 38 LPPC dal 2025

Art. 38 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 38 Esclusione

I militi condannati a una pena detentiva o a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.


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