Art. 38 LPGA dal 2024
Art. 38 Computo e sospensione dei termini
1 Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2 Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo ha provocato.
2bis Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito. (1)
3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. (2)
4 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorit in giorni o in mesi non decorrono:a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;c. (2) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
(1) Introdotto dall’all. n. 106 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 ([RU 2006 2197]; [FF 2001 3764]).
(2) (3)
(3) Nuovo dall’all. n. 106 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 ([RU 2006 2197]; [FF 2001 3764]).
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