Art. 37a LIFD dal 2025

Art. 37a (1) Procedura di conteggio semplificata
1 Per le piccole rimunerazioni ottenute da un’attività lucrativa dipendente, l’imposta è riscossa a un’aliquota dello 0,5 per cento, senza tener conto degli altri introiti, né di eventuali spese professionali e deduzioni sociali; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l’imposta nell’ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005 (2) contro il lavoro nero. L’imposta sul reddito risulta così saldata.
2 L’articolo 88 capoverso 1 lettera a si applica per analogia.
3 Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a consegnare periodicamente le imposte alla competente cassa di compensazione AVS.
4 La cassa di compensazione AVS rilascia al contribuente una distinta o un attestato relativo all’importo della deduzione d’imposta. Essa trasferisce all’autorità fiscale competente le imposte incassate.
5 Il diritto a una provvigione di riscossione secondo l’articolo 88 capoverso 4 è trasferito alla competente cassa di compensazione AVS.
6 Il Consiglio federale disciplina i particolari; in tal ambito tiene conto degli articoli 88 e 196 capoverso 3. (3)
(1) Introdotto dall’all. n. 4 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).(2) RS 822.41
(3) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).
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