Art. 378 CCS dal 2025
Art. 378 Persone con diritto di rappresentanza
1 Le seguenti persone hanno diritto, nell’ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:
1. la persona designata nelle direttive del paziente o nel mandato precauzionale;2. il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici;3. il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;4. la persona che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento e le presta di persona regolare assistenza;5. i discendenti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;6. i genitori, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;7. i fratelli e le sorelle, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.2 Se più persone hanno diritto di rappresentanza, il medico di buona fede può presumere che ciascuna agisca di comune accordo con le altre.
3 Se mancano istruzioni nelle direttive del paziente, la persona con diritto di rappresentanza decide secondo la volontà presumibile e conformemente agli interessi della persona incapace di discernimento.
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