Art. 378 CCS dal 2024
Art. 378 B. Persone con diritto di rappresentanza
1 Le seguenti persone hanno diritto, nell’ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:1. la persona designata nelle direttive del paziente o nel mandato precauzionale;2. il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici;3. il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;4. la persona che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento e le presta di persona regolare assistenza;5. i discendenti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;6. i genitori, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;7. i fratelli e le sorelle, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.
2 Se più persone hanno diritto di rappresentanza, il medico di buona fede può presumere che ciascuna agisca di comune accordo con le altre.
3 Se mancano istruzioni nelle direttive del paziente, la persona con diritto di rappresentanza decide secondo la volont presumibile e conformemente agli interessi della persona incapace di discernimento.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.