Art. 377 CPS dal 2024

Art. 377 Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli
1 I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
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3 I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l’esecuzione delle misure.
4 Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice.
5 Promuovono la formazione e la formazione professionale continua del personale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.