Art. 375 CPS dal 2024

Art. 375 3. Lavoro di pubblica utilit
1 I Cantoni sono competenti per l’attuazione del lavoro di pubblica utilit .
2 L’autorit competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilit .
3 La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilit . Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.