Art. 373 CPC dal 2023

Art. 373 Regole generali di procedura
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2 Se non è stata regolata dalle parti, la procedura è stabilita dal tribunale arbitrale.
3 Il presidente del tribunale arbitrale può decidere personalmente su singole questioni procedurali se così autorizzato delle parti o dagli altri membri del tribunale arbitrale.
4 Il tribunale arbitrale deve garantire la parit di trattamento delle parti e il loro diritto d’essere sentite, nonché procedere a un contraddittorio.
5 Ogni parte può farsi rappresentare.
6 Le violazioni di regole di procedura devono essere eccepite non appena siano state accertate o sia possibile accertarle usando la dovuta attenzione, pena la perenzione. (1)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.