OR Art. 373 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 373 OR dal 2024
Art. 373 Ammontare della mercede a. A corpo
1 Se la mercede dell’opera fu preventivamente determinata a corpo, l’imprenditore è tenuto a compiere l’opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
2 Qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell’opera, è in facolt del giudice di concedere secondo il suo prudente criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto.
3 Il committente deve sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell’opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preveduto.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.