Art. 37 REDD dal 2022

Art. 37 Comunicazioni, notifiche e citazioni
1. Le comunicazioni e le notifiche indirizzate agli agenti o agli avvocati delle parti si ritengono indirizzate alle parti.2. Qualora, per una comunicazione, notifica o citazione destinata a persona diversa dagli agenti o dagli avvocati delle parti, la Corte ritenga necessario il concorso del Governo dello Stato sul cui territorio la comunicazione, la notifica o la citazione deve produrre effetti, il presidente della Corte si rivolge direttamente a tale Governo per ottenere le facilitazioni necessarie.
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