Art. 37 LAINF dal 2024

Art. 37 Colpa dell’assicurato
1 Se l’assicurato ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte, non vi è diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie.
2 In deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA (1) , se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennit giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la met dell’importo delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti. (2)
3 Le prestazioni in contanti, in deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della met se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell’infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all’articolo 21 capoverso 2 LPGA, al massimo della met . (2)
(1) RS 830.1(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.