Art. 37 LImT dal 2025

Art. 37 Ricettazione fiscale (1)
Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in circolazione tabacchi manufatti, di cui sa o deve presumere che l’imposta è stata sottratta, è punito con la pena applicabile all’autore.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 9 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.