Art. 37 LAM dal 2024

Art. 37 Riformazione professionale
1 L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attivit lucrativa, se la sua invalidit lo esige e se con la riformazione la capacit al guadagno può essere presumibilmente conservata o essenzialmente migliorata.
2 Alla formazione in una nuova attivit lucrativa sono parificate la nuova formazione nella professione esercitata anteriormente e la formazione professionale continua dovuta all’invalidit . (1)
3 L’assicurazione militare assume le spese della riformazione professionale, in particolare le spese per le tasse scolastiche, i sussidi didattici, gli attrezzi e gli abiti professionali, il vitto e l’alloggio fuori domicilio, i viaggi e la perdita di guadagno. Quest’ultima è risarcita mediante l’indennit giornaliera o una rendita di riformazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.