Art. 37 LADI1 dal 2024
Art. 37 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto:a. ad anticipare l’indennit per lavoro ridotto e a versarla ai lavoratori il giorno usuale di paga;b. (1) ad assumere a suo carico l’indennit per lavoro ridotto per il termine di attesa (art. 32 cpv. 2);c. (1) a pagare, per la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali, corrispondentemente alla durata normale del lavoro; il datore di lavoro è autorizzato a dedurre dal salario le quote intere dei lavoratori, per quanto non sia convenuto altrimenti;d. (3) a pagare ai formatori di cui all’articolo 32 capoverso 6, per le ore considerate perdita di lavoro computabile e da loro dedicate alla formazione degli apprendisti, la differenza tra l’indennit per lavoro ridotto e il salario convenuto contrattualmente.
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 ([RU 1991 2125]; [FF 1989 III 325]).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Indennit per lavoro ridotto per i formatori), in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2024 38]; [FF 2023 577]).
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