Art. 369 CPC dal 2023

Art. 369 Procedura di ricusazione
1 Le parti possono accordarsi liberamente sulla procedura di ricusazione.
2 Salvo diversa pattuizione delle parti e purché il procedimento arbitrale non sia ancora concluso, l’istanza di ricusazione, scritta e motivata, dev’essere proposta all’arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri entro 30 giorni dal momento in cui la parte instante è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la dovuta attenzione. (1)
3 La parte instante può, entro 30 giorni dal deposito dell’istanza di ricusazione, rivolgersi all’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, chiedere di pronunciarsi al tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2. (1)
4 Se le parti non hanno pattuito altrimenti, durante l’esame dell’istanza di ricusazione il tribunale arbitrale può continuare la procedura fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l’arbitro ricusato.
5 La decisione sulla ricusazione può essere impugnata soltanto assieme al primo lodo.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
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