Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 366
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 366 OR dal 2024
Art. 366 Principio ed esecuzione dei lavori in conformit del contratto
1 Ove l’appaltatore non cominci l’opera in tempo debito, o la differisca oltre il convenuto, o l’abbia senza colpa del committente ritardata di tanto da far prevedere che non sar compiuta in tempo debito, il committente può senza attendere il termine di consegna, recedere dal contratto.
2 Se durante l’esecuzione dell’opera sia prevedibile con certezza, che per colpa dell’appaltatore essa sar per riuscire difettosa, o non conforme al contratto, il committente può fissargli o fargli fissare un congruo termine per rimediarvi, sotto comminatoria che diversamente sar affidata ad un terzo la riparazione o la continuazione dell’opera a rischio e spese dell’appaltatore.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.