OR Art. 364 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 364 OR dal 2024
Art. 364 Obblighi dell’appaltatore 1. In genere
1 L’appaltatore è soggetto in genere alle norme di responsabilit del lavoratore nel rapporto di lavoro. (1)
2 Egli è tenuto ad eseguire personalmente l’opera od a farla almeno eseguire sotto la sua direzione personale, eccettuati i casi nei quali, stante la natura dell’opera, non si ha riguardo alcuno alle qualit personali dell’appaltatore.
3 Egli deve provvedere a sue spese, in difetto di conclusione (2) od uso contrario, i mezzi, gli strumenti e gli utensili necessari all’esecuzione dell’opera.
(1) Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 6 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 ([RU 1971 1461]; [FF 1968 II 177]).Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.
(2) Nel testo tedesco «Verabredung» e in quello francese «convention» ossia «convenzione».
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.