Art. 36 OETV dal 2025

Art. 36 Controlli successivi dei gas di scarico
1 L’autorità di immatricolazione effettua controlli successivi dei gas di scarico in occasione dei controlli successivi ufficiali. (1)
2 I controlli successivi dei gas di scarico devono avvenire secondo le indicazioni di controllo, le condizioni di misurazione e i valori di riferimento che figurano nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento. Per i veicoli provvisti di un sistema di diagnosi «On Board» riconosciuto, devono essere controllati il funzionamento dell’indicatore di funzionamento errato ed eventualmente il contenuto del memorizzatore di errori. (1)
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(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7089).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.