Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 36

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 36 OETV dal 2025

Art. 36 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 36 Controlli successivi dei gas di scarico

1 L’autorità di immatricolazione effettua controlli successivi dei gas di scarico in occasione dei controlli successivi ufficiali. (1)

2 I controlli successivi dei gas di scarico devono avvenire secondo le indicazioni di controllo, le condizioni di misurazione e i valori di riferimento che figurano nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento. Per i veicoli provvisti di un sistema di diagnosi «On Board» riconosciuto, devono essere controllati il funzionamento dell’indicatore di funzionamento errato ed eventualmente il contenuto del memorizzatore di errori. (1)

3 È ordinato un nuovo servizio di manutenzione e un nuovo controllo successivo se:

  • a. il servizio di manutenzione non è stato effettuato affatto oppure non è stato effettuato secondo le prescrizioni;
  • b. l’equipaggiamento rilevante in materia di gas di scarico presenta difetti, carenze o regolazioni scorrette;
  • c. i valori di riferimento non sono rispettati.
  • (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7089).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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