Art. 36 LL dal 2023

Art. 36 (1)
1 Il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve prestare particolare riguardo ai lavoratori con responsabilit familiari. Sono considerate responsabilit familiari l’educazione dei figli fino all’et di 15 anni e l’assistenza di congiunti o di persone prossime che necessitano di cure.
2 Tali lavoratori possono essere occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso. Su richiesta, deve essere accordata loro una pausa meridiana di almeno un’ora e mezzo.
3 Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve concedere ai lavoratori un congedo per l’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo è limitato alla durata necessaria per l’assistenza, ma al massimo a tre giorni per evento. (2)
4 Salvo che per i figli, il congedo di assistenza ammonta al massimo a dieci giorni all’anno. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978).(2) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilit tra attivit lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
(3) Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilit tra attivit lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
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