Art. 35b LCA dal 2024
Art. 35b Recesso straordinario (1)
1 Per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, si può recedere in ogni tempo dal contratto per gravi motivi.
2 Si considera grave motivo segnatamente:a. una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l’adempimento del contratto;b. ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fede, di esigere la continuazione del contratto da parte del recedente.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2020 4969]; [FF 2017 4401]).
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