Art. 359 CPP dal 2024

Art. 359 Apertura della procedura
1 Il pubblico ministero decide definitivamente sull’attuazione della procedura abbreviata. Non occorre che il relativo decreto sia motivato.
2 Nel comunicare alle parti che si proceder con rito abbreviato, il pubblico ministero impartisce all’accusatore privato un termine di dieci giorni per specificare le pretese civili e la pretesa d’indennizzo per le spese necessarie sostenute nel procedimento.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.