Art. 355 CPP dal 2023

Art. 355 Procedura in caso di opposizione
1 Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima.
2 Se, pur essendo stato citato a un interrogatorio, l’opponente ingiustificatamente non compare, l’opposizione è considerata ritirata.
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