Art. 353 CPP dal 2024
Art. 353 Contenuto e notificazione del decreto d’accusa
1 Nel decreto d’accusa sono indicati:a. l’autorit che lo ha emesso;b. l’imputato;c. i fatti contestati all’imputato;d. le fattispecie penali realizzate;e. la sanzione;f. la revoca, motivata succintamente, dell’eventuale sospensione condizionale o della liberazione condizionale;fbis. (1) il termine di cancellazione di un eventuale profilo del DNA;g. le conseguenze in materia di spese e indennit ;h. gli oggetti e valori patrimoniali dissequestrati o confiscati;i. la possibilit di interporre opposizione e gli effetti di una mancata opposizione;j. il luogo e la data della stesura;k. il nome e la firma dell’estensore.
2 Nel decreto d’accusa il pubblico ministero può decidere in merito a pretese civili qualora queste siano riconosciute dall’imputato o:a. esse possano essere giudicate senza altre assunzioni di prove; eb. il valore litigioso non ecceda 30 000 franchi. (2)
3 Il decreto d’accusa è notificato per scritto e senza indugio alle persone e autorit legittimate a fare opposizione.
(1) Introdotta dall’all. 1 n. 2 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 ([RU 2023 309]; [FF 2021 44]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 468]; [FF 2019 5523]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.