Art. 351 CPP dal 2024

Art. 351 Pronuncia e comunicazione della sentenza
1 Se è in grado di decidere nel merito dell’accusa, il giudice, con sentenza, pronuncia sulla colpevolezza, sulle sanzioni e sulle altre conseguenze.
2 La sentenza è pronunciata in tutti i punti a maggioranza semplice dei membri del collegio giudicante. Ciascun membro del collegio giudicante è tenuto ad esprimere il proprio voto.
3 Il giudice comunica la sentenza conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 84.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.