Art. 35 LImT dal 2025
Art. 35 Sottrazione (1)
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo:a. sottrae alla Confederazione le imposte sui tabacchi manufatti;b. consegna a persone o ditte non iscritte nel registro oppure fa altrimenti uscire dall’azienda di produzione tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera, non imballati per la vendita al minuto;c. ottiene a torto un rimborso o un condono d’imposta oppure un altro vantaggio fiscale indebito,è punito con la multa fino a 30 000 franchi o fino al quintuplo dell’imposta sottratta o dell’indebito profitto, se tale quintuplo supera 30 000 franchi.
2 È fatto salvo l’articolo 14 della legge federale del 22 marzo 1974 (2) sul diritto penale amministrativo (DPA).
3 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 ([RU 2009 5561]; [FF 2008 423]).
(2) [RS 313.0]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.