OR Art. 35 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 35 OR dal 2024
Art. 35 Effetti della morte, dell’incapacit ecc.
1 Salvo che il contrario sia stato disposto o risulti dalla natura del negozio, il mandato conferito per negozio giuridico si estingue con la perdita della relativa capacit civile, il fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del mandatario. (1)
2 Lo stesso effetto ha lo scioglimento di una persona giuridica o di una societ iscritta nel registro di commercio.
3 Restano salvi i reciproci diritti personali.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 ([RU 2011 725]; [FF 2006 6391]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.