Art. 35 LPD dal 2023

Art. 35 Trattamento automatizzato di dati personali nell’ambito di sistemi pilota
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2 Il Consiglio federale chiede previamente il parere dell’IFPDT.
3 L’organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio federale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l’interruzione del trattamento.
4 Il trattamento automatizzato di dati personali deve in ogni caso essere interrotto se entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota non è entrata in vigore una legge in senso formale che prevede la pertinente base legale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.