Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 35

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPC:



Art. 35 LPPC dal 2025

Art. 35 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 35 Incorporazione dei militi

1 In linea di principio i militi sono a disposizione del loro Cantone di domicilio. D’intesa con i Cantoni interessati, possono essere assegnati a un altro Cantone.

2 Il Cantone decide in merito all’incorporazione dei militi che gli sono assegnati.

3 I militi che trasferiscono il domicilio all’estero sono registrati nella riserva di personale. Se rientrano in Svizzera, possono essere reincorporati nella misura in cui siano ancora tenuti a prestare servizio di protezione civile.

4 Nel limite delle loro possibilità i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione militi idonei per adempiere i compiti che rientrano nelle competenze della Confederazione. A tal fine la Confederazione e i Cantoni possono concludere convenzioni sulle prestazioni.


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