CPS Art. 349f -

Einleitung zur Rechtsnorm CPS:



Art. 349f CPS dal 2024

Art. 349f Codice penale svizzero (CPS) drucken

Art. 349f f. Esattezza dei dati personali (1)

1 L’autorit competente rettifica senza indugio i dati personali inesatti.

2 Informa senza indugio dell’avvenuta rettifica l’autorit che le ha trasmesso o messo a disposizione tali dati o alla quale li ha comunicati.

3 Indica al destinatario l’attualit e l’affidabilit dei dati personali che comunica.

4 Comunica inoltre al destinatario qualsiasi informazione che permette di distinguere nella misura del possibile:

  • a. le diverse categorie di interessati;
  • b. i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.
  • 5 L’obbligo di informare il destinatario non sussiste qualora le informazioni previste ai capoversi 3 o 4 risultino dai dati personali stessi o dalle circostanze.

    (1) Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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