CCS Art. 347 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 347 CCS dal 2022

Art. 347 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 347 V. Compartecipazione 1. Definizione

1 I partecipanti possono rimettere la gestione dell’azienda e la rappresentanza ad uno di essi con l’obbligo di corrispondere agli altri una quota annua del guadagno netto.

2 Salvo patto contrario, questa quota è fissata equamente, secondo la rendita media dei beni comuni per un sufficiente periodo di tempo, avuto riguardo alle prestazioni dell’assuntore.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.