Art. 346 CCS dal 2025

Art. 346 Norme per la divisione
1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento.
2 La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.