Art. 343 CPC dal 2025
Art. 343 Obbligo di fare, omettere o tollerare
1 Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell’esecuzione può ordinare:a. una comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP (1) ;b. una multa disciplinare fino a 5000 franchi;c. una multa disciplinare fino a 1000 franchi per ogni giorno d’inadempimento;d. misure coercitive come il ritiro di una cosa mobile o lo sgombero di un fondo; oppuree. l’adempimento sostitutivo.
1bis Se la decisione prevede un divieto secondo l’articolo 28b CC (2) , il giudice dell’esecuzione può, ad istanza dell’attore, ordinare una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC. (3)
2 La parte soccombente e i terzi devono fornire le necessarie informazioni e tollerare le necessarie ispezioni.
3 La persona incaricata dell’esecuzione può far capo all’aiuto dell’autorità competente.
(1) [RS 311.0]
(2) [RS 210]
(3) Introdotto dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2019 2273]; [FF 2017 6267]).
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