Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 342
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 342 OR dal 2024
Art. 342 Riserva del diritto pubblico e suoi effetti di diritto civile
1 Sono riservate:a. (1) le prescrizioni federali, cantonali e comunali concernenti il rapporto di servizio di diritto pubblico sempreché non inerenti all’articolo 331 capoverso 5 e agli articoli 331a–331e;b. le prescrizioni federali e cantonali di diritto pubblico concernenti il lavoro e la formazione professionale.
2 Se le prescrizioni federali o cantonali concernenti il lavoro e la formazione professionale impongono al datore di lavoro o al lavoratore un obbligo di diritto pubblico, l’altra parte ha una azione di diritto civile per ottenere l’adempimento, in quanto l’obbligo possa essere oggetto di un contratto individuale di lavoro.
(1) Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 ([RU 1999 1384]; FF 1998 V 4409).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.